IL DIRITTO AL RITORNO E' VIVO E VEGETO

 

Due termini complementari sono divenuti parte integrante della narrativa palestinese degli ultimi 53 anni: la Nakba ed il Diritto al Ritorno. Essi rappresentano due facce della stessa moneta: uno e' il peccato originale, l'altro e' la sua riparazione.

La Nakba e' la piu' grande e la piu' meticolosamente preparata operazione di pulizia etnica della storia moderna. La popolazione di 530 citta' e villaggi fu espulsa nel 1948, e l'85% dei palestinesi fu rimosso dalla terra che divenne Israele. Coloro che non subirono questo destino, nella restante parte della Palestina, sono oggi nelle grinfie della piu' brutale e lunga occupazione al mondo.

La determinazione palestinese a difendere questo diritto durante lunghi anni di terribili avversita' e' qualcosa di unico. Di qui, l' infaticabile sforzo israeliano di minarla. I loro argomenti sono rimasti gli stessi dal momento in cui fu creato il Governo Provvisorio Israeliano, dopo la conquista di vasti territori. Fin dal giugno 1948, Israele dichiaro' pubblicamente la sua intenzione di impedire il ritorno dei profughi con ogni mezzo. La prima vittima di questa politica, a parte gli stessi profughi, freddati sul "confine" durante i loro tentativi di ritorno, fu il conte svedese Folke Bernadotte, assassinato da terroristi della banda Stern dopo aver espresso la sua "volonta' " politica nella famosa risoluzione 194, sancita dall'ONU l'11 dicembre 1948, significativamente un giorno dopo la promulgazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Sul terreno, Israele espulse i profughi, commise massacri, assassino' gli "infiltrati", distrusse i villaggi palestinesi, brucio' i campi coltivati, importo' immigrati da tutto il mondo e confisco' le proprieta' dei profughi (il 92% di Israele).

Nell'arena della propaganda, Israele propagando' miti fabbricati apposta (La Palestina e' una terra senza popolo), come ad esempio: il ritorno e' impossibile, le frontiere sono "perse", il paese e' pieno ed il ritorno inquinerebbe il "carattere ebraico" dello stato. Nessuno di questi miti e' resistito ad indagini serie o puo' essere accettato come ragionavole da una comunita' internazionale fondata sul "rispetto dei diritti umani", piu' che sulla legge della giungla.

Sono stati fatti molti sforzi da Israele per minare l'interpretazione legale della Risoluzione 194, chiamandola "raccomandazione" e gettando dubbi sull'interpretazione di termini quali "paese" e "patria". Anche alcuni dirigenti palestinesi estremamente compiacenti hanno finito per accettare questa visione "israeliana" della legalita', senza peraltro nessuna seria ed approfondita disamina di tali asserzioni, o, forse, per un eccesso di "pragmatismo". E' sempre auspicabile un sano confronto di idee, ma quando in discussione vi sono diritti inalienabili dell'essere umano, allora nessun compromesso e' lecito.

La gia' troppo pubblicizzata interpretazione dell'accademico palestinese Sari Nusseibah, presentata una decina di anni fa con un co-autore israeliano (Mark Heller, tra l'altro membro del Likud), puo' essere riassunta come segue: Il "riconosciuto" diritto al ritorno sara' soddisfatto mediante il "ritorno" dei profughi nel futuro stato di Palestina (definizione sconosciuta). I palestinesi, in tal modo, sarebbero cittadini del loro stato (etnico) e gli israeliani dello stato ebraico.

Cio' rende piu' confuso il concetto di sovranita' su di un territorio, il quale e' politico e dunque negoziabile, e quello del diritto al ritorno, che e' un diritto inalienabile che nulla ha a che vedere con il territorio in questione. I due concetti sono assolutamente indipendenti l'uno dall'altro. Inoltre, nella legge internazionale non vi e' alcun riferimento al popolo ebreo o allo stato "ebraico". Il Piano di Spartizione del 1947 (Risoluzione 181), sulla cui base nacque lo stato d'Israele, respinge chiaramente questo concetto e stipula, nei capitoli 2 e 3, la protezione dei pieni diritti civili e politici della "minoranza" araba nello stato ebraico e viceversa. Lo stato dovrebbe tutelare tutti i suoi cittadini, chiunque essi siano. Ma Israele dichiara di essere lo stato di coloro che non sono suoi cittadini (gli ebrei all'estero) e non lo stato dei suoi cittadini (i palestinesi di Israele). Questo concetto razzista e' contrario alla legge internazionale e va percio' rigettato.

Anche i dubbi avanzati sulla validita' della risoluzione 194 sono una perdita di tempo. L'opinione legale predominante la supporta in toto. La risoluzione 194 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite non e' un'invenzione: essa e' un'applicazione della legge internazionale. Ecco perche', nel corso degli anni, essa e' stata confermata dalle Nazioni Unite 135 volte, un caso unico nella storia dell'ONU. Essa deriva dalla Dichiarazione Internazionale dei Diritti dell'uomo e da simili convenzioni europee, americane ed africane. Deriva, inoltre, dalla santita' della proprieta' privata che non si estingue col passare del tempo, con l'occupazione o la sovranita'.

Contrariamente al passato malinteso, la risoluzione, in linea con la Legge della Compensazione, chiede il ritorno e (non "o") la compensazione; quest'ultima dipende dall'entita' della perdita subita con o senza ritorno.

La Risoluzione 242 non ha mai eliminato la 194. Prova ne sia il continuo riferimento ad essa fino all'ultima riunione dell'Assemblea Generale nel dicembre 2001. Il riferimento della 242 (la quale si riferisce particolarmente agli effetti della Guerra dei Sei Giorni) ad "una giusta risoluzione del problema dei profughi" indica, chiaramente, l'esistenza di risoluzioni gia' sancite dalla legge internazionale.

Il 30 dicembre 2001, Israele ne invento' un'altra per cercare di delegittimare la risoluzione: affermo' che gli arabi votarono contro la Risoluzione 194. Facciamo ordine.
Il blocco arabo (Egitto, Iraq, Libano, Arabia Saudita, Siria e Yemen - la Giordania non e' menzionata) e quello sovietico votarono contro la risoluzione nel suo insieme, non in riferimento al paragrafo 11 (quello del diritto al ritorno) poiche' il pacchetto conteneva alcuni termini ambigui ed inaccettabili. La Risoluzione 194 contiene 15 paragrafi, di cui il paragrafo 11 si riferisce al ritorno dei profughi secondo un piano composto da tre elementi: 1) permettere il loro ritorno e la compensazione; 2) fornire assistenza ai profughi; 3) facilitare il loro rimpatrio e la riabilitazione.

Le obiezioni nascevano dal fatto che alcune clausole si riferivano all'internazionalizzazione di Gerusalemme, ed allo "sviluppo economico dell'area" in termini vaghi e non definiti. Niente veniva detto a proposito delle ulteriori conquiste di Israele che avevano accresciuto l'area di Israele del 60%. Il contesto generale della risoluzione sembrava supportare la risoluzione sulla spartizione della Palestina (rifiutata dagli arabi perche', ingiustizia somma, concedeva alla minoranza ebrea, allora in possesso del 6% delle terre, addirittura il 54% dell'intera Palestina), e, ancora piu' incredibile, non specificava quali fossero i confini di Israele, il che significava un eventuale condono (come e' stato in effetti) ad un'illimitata espansione israeliana.

Certamente non fu rifiutato il paragrafo 11, come dimostrato dall'azione legale a Losanna nel 1949. L'accettazione di uno stato ebraico, per gli stati arabi, era subordinata al ritorno dei profughi nelle loro case e nelle loro terre. Il Protocollo di Losanna, firmato il 12 maggio 1949, lo stabilisce chiaramente, avendo come piattaforma iniziale di discussione proprio il Piano di Spartizione del 1947.

Ad ogni modo, l'intera questione del voto arabo sulla risoluzione 194 e' una sterile discussione. Il diritto al ritorno e' un diritto individuale cui solo l'individuo stesso puo' rinunciare. Attraverso l'estensione all'autodeterminazione, e' un diritto collettivo.

Come legge umanitaria internazionale sul trattamento dei civili in tempo di guerra, essa e' applicabile sia alla Nakba sia all'attuale occupazione della Cisgiordania e di Gaza. La minaccia dell'applicazione dello Statuto di Roma del 1966, secondo cui i coloni ebrei, gli ufficiali dell'esercito israeliano ed il governo dello stato ebraico sono criminali di guerra, potrebbe essere un serio deterrente per le atrocita' commesse da Israele.

All'analisi finale, il diritto al ritorno resta la luce guida dei profughi, con o senza le risoluzioni ONU.

Dichiarazione della Commissione Palestinese per la Difesa del Diritto al Ritorno

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