| |
|
La terra dei palestinesi. Un diritto inalienabile

LA
TRISTE DIASPORA DEI PALESTINESI VERSO I CAMPI PROFUGHI
di Monique Chemillier-Gendreau*
Sostenuta da Israele con l'appoggio del governo degli
Stati uniti e dei media, l'idea che i palestinesi avranno
titoli sulla propria terra solo per volontà di Israele,
ha condotto i negoziati in un vicolo cieco. La pace
dipende ormai da un rovesciamento della problematica (1).
In effetti, nessuna procedura ha finora privato i
palestinesi del titolo inalienabile di proprietà sul
proprio territorio. Non soltanto
l'occupazione militare e la colonizzazione ebraica della
Palestina sono illegali, ma anche Israele avrà
legittimità soltanto se i palestinesi trasmetteranno
solennemente un titolo di cui essi solo dispongono, anche
se la violenza ha loro impedito finora di esercitarlo.
La questione deve quindi essere riveduta alla luce di un
ragionamento dal duplice vincolo: applicazione dei
criteri di diritto comune, poiché la questione
palestinese non deve essere trattata con criteri
eccezionali, e la valutazione di ogni tappa della
situazione (in particolare quelle del 1919 e del 1947) in
base alla giurisdizione vigente all'epoca e alle norme
con carattere retroattivo, qualora esistano.
Per il popolo palestinese, la logica della
decolonizzazione fu interrotta dalla dichiarazione
Balfour del 2 novembre 1917, che vedeva con favore
l'insediamento in Palestina di un focolare nazionale
ebraico. Ma poiché il governo britannico non aveva
sovranità su quel territorio, il suo atto non ebbe alcun
valore ai sensi del diritto internazionale. Con
quell'atto si incoraggiava solo il rafforzamento di una
minoranza nazionale.
Il primo periodo davvero significativo è quando emerge
il diritto dei popoli a disporre di se stessi sotto
l'egida della Società delle nazioni (Sdn). La regola
stabilita allora per i popoli liberati dalla dominazione
ottomana mirava a concedere loro, a termine, la sovranità.
Il popolo presente in Palestina nel 1919 era composito,
come la maggior parte dei popoli. Oggi questo popolo è
rappresentato dall'Autorità palestinese.
Nel parere dato riguardo allo statuto del sud-ovest
africano, la Corte internazionale di giustizia ha
ricordato come il regime dei mandati non implicasse né
cessione di territorio, né trasferimento di sovranità
al mandatario (2).
Il titolo restava potenzialmente nelle mani del popolo.
L'esercizio ne era solo differito. Al tempo stesso,
veniva garantito. Malgrado l'ostilità dei nove decimi
della popolazione palestinese al programma sionista, la
Sdn integrava la dichiarazione Balfour nel testo del
mandato sulla Palestina, affidato alla Gran Bretagna,
aprendo cos? una contraddizione con il patto fondatore
della Società delle nazioni stessa. Ciononostante, non
vi fu il trasferimento a un' altra entità del titolo
appartenente al popolo palestinese.
L'istituzione del focolare nazionale per il popolo
ebraico fu accompagnata dalla promessa di istituzioni di
libero governo e di salvaguardia dei diritti civili e
religiosi di tutti gli abitanti. Non ci fu la
trasformazione dell'intera Palestina nel focolare
nazionale ebraico. Quest'ultimo restava "sotto il
controllo dell'amministrazione mandataria". Non
c'era quindi il germe di uno stato ebraico, e neppure di
due stati, ma soltanto disordine, poiché il libero
governo poteva andare a vantaggio di una popolazione
modificata fino al punto di ribaltarne la maggioranza.
Di fatto, questo mandato che, applicato alla luce
dei principi della Sdn, doveva promuovere i diritti del
popolo palestinese, apriva la porta alla promozione degli
interessi di un'altra collettività. Dal
punto di vista del diritto, tuttavia, non risulta nulla
in questo testo che annulli il titolo potenziale del
popolo palestinese alla sovranità sulla propria terra.
Il colonialismo europeo, rivestito delle virtù
internazionali di un mandato, fu raddoppiato dal
colonialismo sionista (3).
Argomenti contraddittori Da quel momento, l'emancipazione
del popolo fu intralciata da un duplice ostacolo: la
presenza del mandatario e l'emergere del focolare
nazionale ebraico. E tuttavia questa emancipazione non fu
annullata. Né la Sdn, né il governo britannico
mandatario potevano costringere il popolo palestinese a
rinunciare alla sua autodeterminazione. Le autorizzazioni
all'immigrazione ebraica potevano avere effetto solo nel
campo del diritto privato.
L'Assemblea generale delle Nazioni unite fu investita
della questione nel 1947. Ci? che la Sdn e il mandatario
britannico non avevano potuto compiere, privare i
palestinesi del loro titolo potenziale di sovranità sul
loro territorio, l'Assemblea generale delle Nazioni unite
sarebbe stata in grado di farlo? E' generalmente ammesso
che lo fece parzialmente con la risoluzione 181 del 29
novembre 1947, che "raccomanda" la divisione
della Palestina in due stati, uno ebraico, l'altro arabo.
Argomenti contraddittori furono allora usati riguardo
alla validità di questo testo, poiché alcuni stati
contestarono la competenza in proposito dell'Assemblea
generale. E' vero che essa "raccomanda", poiché
non è abilitata a prendere una decisione, e ancora meno
a renderla obbligatoria (4).
In sostanza, l'Assemblea generale annuncia un piano di
divisione.
Ma i destinatari (il governo britannico e tutti gli stati)
non hanno la competenza per metterlo in atto. Le Nazioni
unite, non più della Sdn, non hanno competenza su alcun
territorio. La loro azione deve garantire l'integrità
territoriale degli stati già esistenti e il diritto dei
popoli a disporre di loro stessi. Il governo mandatario
non aveva competenze sulla sovranità, e neppure gli
altri stati l'avevano.
La logica giuridica inciampa qui sull'assenza di accordo
del popolo. L'Assemblea generale poteva raccomandare a
chi voleva un piano di divisione. Ma il piano poteva
essere convalidato solo dal vero titolare della sovranità.
La raccomandazione non è priva di validità. Ci? che
invece non è valido è il ragionamento attraverso il
quale la si vorrebbe trasformare in una norma obiettiva,
obbligatoria per tutti. Israele ha riconosciuto
formalmente la raccomandazione, poiché rappresent?
l'atto di nascita dello stato ma, riferendosi ai propri
diritti storici e naturali su questa terra, ha cercato
sempre il fondamento dei propri diritti altrove, tranne
che nel testo del 1947, e in seguito ha mostrato in tutti
i modi possibili la sua non-accettazione del piano di
divisione. Gli stati arabi e il popolo palestinese lo
respinsero violentemente, anche se oggi, avendo dovuto
constatare le pretese espansive di Israele, l'invocano
come base per i negoziati di pace. Quanto all'Assemblea
generale, il suo atteggiamento è consistito
nell'amputare il quadro territoriale del diritto
all'autodeterminazione dei palestinesi. Questo aspetto
l'ha collegata alla logica colonialista, tutt'altro che
espulsa dalla carta delle Nazioni unite. Cosi' questa semplice
raccomandazione, non coercitiva dal punto di vista delle
categorie formali, coinvolgeva un oggetto che non cadeva
espressamente nell'ambito di potere dell'Assemblea
generale e neppure degli stati membri, e oltre a tutto
era impregnata di una logica legata a un periodo
coloniale ormai al tramonto.
A partire dal 1960, il colonialismo viene condannato, il
diritto dei popoli a disporre di se stessi assume un
valore normativo, cos? come la proibizione di modificare
i territori dei popoli non ancora emancipati, prima della
proclamazione della loro indipendenza. Si tratta di norme
di diritto imperativo generale, categoria posta al di
sopra di tutte le altre (convenzione di Vienna del 29
maggio 1969). Con la nozione di diritto imperativo
generale (jus cogens) il diritto internazionale viene
strutturato imponendo una gerarchia delle regole,
designando norme a cui nessuna altra regola pu? derogare.
"Se emerge una nuova norma imperativa del diritto
internazionale, qualsiasi trattato esistente in conflitto
con questa viene annullato e ha fine" (articolo 64
della Convenzione di Vienna).
Cos?, la nuova norma pu? avere valore retroattivo.
Applicata al diritto dei popoli a disporre di se stessi e
all'integrità del loro territorio nazionale, permette di
annullare atti giuridici anteriori, poiché i principi
appena proclamati non lasciano più sussistere un diritto
che li contrasta. Applicati alla risoluzione 181, ne
paralizzano gli effetti condizionati all'approvazione del
popolo interessato. La stessa logica porta ad
interrogarsi sulla validità dell'adesione di Israele
alla Carta delle nazioni unite. Questa adesione è un
trattato approvato senza prendere in considerazione il
diritto del popolo palestinese. E' entrato nel campo
dell'articolo 64, a partire dal momento in cui (1960) il
diritto dei popoli ha acquisito un valore imperativo.
Rifiutando le approssimazioni degli ultimi decenni,
arriviamo cos? alla conclusione che, dal punto di vista
del diritto internazionale, la validità della creazione
d'Israele all'interno delle frontiere stabilite dalla
risoluzione 181 dipende ancora dall'acquiescenza dei
rappresentanti del popolo palestinese, detentori di un
diritto inalienabile. Tuttavia, questi ultimi non
dispongono di una libera determinazione illimitata. Il
concetto di "effettività" obbliga a integrare
giuridicamente le conseguenze di un certo numero di
situazioni di fatto, tra cui figurano i cinquant'anni di
storia di Israele. Ma soprattutto, una volta dati alcuni
segni di acquiescenza, non è più possibile esprimere
una volontà contraria ad essi. Di conseguenza, la
competenza dei palestinesi dipende dalle posizioni prese,
anch'esse unilateralmente, sulla risoluzione 181 (5).
Per il momento, nondimeno, la sovranità non è stata
formalmente trasferita e nessun atto unilaterale di
chicchessia pu? sostituire questo atto. Il trasferimento
necessita di uno scambio di assensi, in un trattato
siglato dal sigillo della buona fede. Il malessere
profondo e percettibile della società israeliana svela
l'intuizione di questo popolo che la sua origine, anche
come stato, non è stata convalidata. Bisogna
quindi insistere sulle condizioni di una chiarificazione
rispetto al diritto internazionale e, rovesciando la
problematica, ricordare ad Israele che è in una
posizione di postulante. E' la sola via d'uscita (quella
cioè che corrisponde a rendere realmente certo il
diritto internazionale) dalla spirale di fallimento nella
quale affondano i negoziati di pace. Gli israeliani
devono sacrificare l'orgoglio teocratico che li spinge a
credere che quella terra sarebbe stata data loro da Dio.
E' attraverso l'accettazione di questa normalizzazione
che aiuteranno i palestinesi a fare barriera alla
crescita al loro interno dell'estremismo e del
fondamentalismo.

Inimmaginabile che sia potuta accadere
una cosa del genere!
note:
* Professore all'Università Paris-VII- Denis Diderot.
(1)
La tesi qui sostenuta è stata oggetto di un'analisi più
completa nella rivista Confluences Méditerranée,
L'Harmattan, Parigi, N.26, estate 1998.
(2)
Statuto internazionale del sud-ovest africano, Corte
internazionale di giustizia, parere consultivo 2 luglio
1950, pp.
132 e 144.
(3)
Maxime Rodinson, "Israel, fait colonial", Les
Temps modernes, Parigi, 1967.
(4)
Il carattere coercitivo delle risoluzioni dell'Assemblea
generale è stato contestato, in particolare in occasione
dei dibattiti sul nuovo ordine economico internazionale.
Cfr.: Charles Rousseau, Droit international public,
Sirey, 1970, p.435 e seguenti; per un'analisi delle
diverse tesi esistenti, Nguyen Dinh, Patrick Daillier e
Alain Pellet, Droit international public, LGDJ, Parigi,
1994, p.361 e seguenti.
(5)
Dichiarazione di Yasser Arafat al Parlamento europeo di
Strasburgo del 13 settembre 1988 e paragrafo 7 della
Dichiarazione d'indipendenza dello stato di Palestina, 15
novembre 1988.
|